Benvenuti in Accesso Civico

La disciplina prevista dagli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. 4 marzo 2013, n. 33, come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla società attraverso diversi strumenti.

Semplice  Generalizzato Documentale

 

ACCESSO CIVICO SEMPLICE
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web”.
Conseguentemente, chiunque può richiedere a INPS Servizi S.p.A. che siano pubblicati documenti, informazioni e dati per i quali vige l’obbligo di pubblicazione ai sensi della normativa vigente nei casi in cui la Società non abbia provveduto a pubblicarli sul proprio sito web.
L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.


COME ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO
La richiesta di accesso civico ex art. 5, comma 1, D.lgs. n. 33/2013, non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza (RT).
L’istanza può essere trasmessa sia mediante accesso alla presente piattaforma previa registrazione, oppure mediante l’utilizzo del Modulo 1 appositamente predisposto.
La Società darà seguito alla richiesta nel rispetto dei termini previsti e, qualora ne ricorrano i presupposti, procederà alla pubblicazione del dato richiesto indicando al richiedente il collegamento ipertestuale ai documenti e informazioni oggetto di istanza. Qualora il dato richiesto risulti già pubblicato, la Società si limiterà ad indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.


ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.”
L’accesso civico cd. “generalizzato” è stato introdotto con la finalità di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, ed è quindi esercitabile per ottenere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.


COME ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.
La normativa prevede due tipi di eccezioni, quelle assolute e quelle relative:
Eccezioni Assolute
Ci si riferisce ai casi di segreto di Stato nonché a tutti quei casi in cui il divieto di accesso o divulgazione siano previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24, comma 1, della Legge n. 241/1990.
Eccezioni Relative
Ci si riferisce ai casi in cui la normativa riconosce la possibilità di rigettare l'istanza qualora il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici ovvero di uno degli interessi privati elencati nell'art. 5 bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 33/2013:
1.    categoria interessi pubblici
a.    la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b.    la sicurezza nazionale;
c.    la difesa e le questioni militari;
d.    le relazioni internazionali;
e.    la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f.    la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g.    il regolare svolgimento di attività ispettive.
2.    categoria interessi privati
a.    la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b.    la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c.   gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L’istanza può essere trasmessa a INPS Servizi S.p.A. mediante accesso alla presente piattaforma, previa registrazione, oppure mediante l’utilizzo del Modulo 2 appositamente predisposto.
I controinteressati, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, possono presentare opposizione motivata alla richiesta di accesso da inoltrare secondo le modalità previste dal Regolamento aziendale. 
In caso di accoglimento, INPS Servizi S.p.A. provvederà a riscontrare l’opposizione allegando alla risposta dati e documenti richiesti.
L’istante, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono, mediante accesso alla piattaforma, presentare domanda di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aziendale, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
L’istanza di riesame può essere trasmessa dall’istante mediante accesso alla presente procedura oppure mediante posta elettronica o posta ordinaria, compilando il Modulo 8 ovvero, nel caso di richiesta di riesame da parte del controinteressato, compilando il Modulo 9.

 

ACCESSO DOCUMENTALE AGLI ATTI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Questo accesso è disciplinato dal Capo V della legge 241/90 e si distingue dall’accesso generalizzato per obiettivi e modalità di esercizio; in particolare, finalità dell’accesso documentale ai sensi della legge 241/1990 è consentire ai soggetti interessati di esercitare al meglio le facoltà (partecipative e/o oppositive e difensive) che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.  Infatti, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.
Oggetto dell’accesso documentale sono i documenti materialmente esistenti in Società al momento dell’istanza e detenuti alla stessa data dall’ufficio competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.
L’accesso si esercita solo su atti già formati e non anche nei riguardi di atti in formazione o non emanati e la relativa istanza deve essere motivata e rappresentare la situazione che attesta l’interesse prima menzionato.

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Tutte le istanze di accesso sopra individuate possono essere inviate a INPS Servizi S.p.A. tramite questa procedura oppure inoltrando la modulistica appositamente predisposta ad uno dei seguenti indirizzi: 
e-mail: trasparenza@inpsservizi.it
PEC: protocollo@pec.inpsservizi.it